Quando l’Italia ripudiava la guerra

President is on a working trip to the east of Ukraine. December 6, 2021
Si leggeva su “La Stampa” del 23/11/2024 “Come sopravvivere alle prime 72 ore. L’Europa si prepara alla guerra” Germania, Svezia, Finlandia e Norvegia insegnano ai cittadini cosa fare in caso di attacco improvviso. Berlino censisce i bunker, Stoccolma distribuisce un manuale. Helsinki: «Accendi la radio e aspetta istruzioni»
Nell’Art.11 della Costituzione Italiana vi è scritto: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
La lettura della norma costituzionale, sia attraverso la sua interpretazione letterale, che quella logica giammai avrebbe potuto giustificare le irragionevoli ed illegittime cessioni di sovranità monetaria, economica e tributaria attuate con la sottoscrizione dei Trattati che ci legano all’Unione Europea e successivamente l’autorizzazione alla loro ratifica.
E’ evidente che nell’occasione vi sia stata una abile e faziosa manipolazione interpretativa della nostra Carta costituzionale per servire da supporto ad un’operazione inammissibile e penalmente illecita, compiuta in spregio degli artt. 241 e segg. cod. pen., reati tutti raggruppati sotto il Titolo dei Delitti contro la Personalità dello Stato.
Quelle norme furono oggetto di una riformina, attuata con legge n.85 del 24.02.2006, con cui i partiti, attraverso i parlamentari dagli stessi nominati, grazie alla legge elettorale Calderoli, meglio conosciuta come “porcellum”, per coprire le responsabilità penali di coloro che avevano commesso gravi reati contro la Personalità e l’Integrità dello Stato, fecero inserire le magiche parole “chiunque con atti violenti”.
Ad esempio, il reato di cui all’art.241 cod. pen. che nella vecchia formulazione di Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato così recitava: “Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con la morte. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.”
Quel delitto, con la riforma di cui alla legge 85/2006. venne sostituito nella sua nuova formulazione: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”.
Dunque se non c’è stata violenza, non c’è reato, né punizione degli autori e di chi ha concorso nel reato.
Le cessioni di sovranità nazionale, poi, che sono cosa ben diversa dalla pura e semplice limitazione della sovranità in favore dell’Ue, sono state giustificate con una libera e manipolata interpretazione dell’art.11 cost. che “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Ma se in passato è stata tollerata questa prepotente violazione del testo costituzionale, oggi questo non è più possibile, perché è evidente che l’Unione Europea vuole la guerra, dal momento che dall’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina sta fornendo armi ad un Paese belligerante, in violazione sia della Costituzione, che della legge speciale che non consente di fornire armi a qualsivoglia titolo a Stati belligeranti e finirà molto presto col coinvolgerci in un probabile conflitto contro la Russia.
I due rigidi requisiti cui era subordinata la limitazione della sovranità nazionale sono le condizioni di parità con gli altri Stati e la necessità di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Nell’attuale contesto geopolitico non mi pare che l’Europa sia più in condizione di assicurare la pace.
In relazione alle “condizioni di parità con gli altri Stati” si deve evidenziare che anche il concetto di parità è stato interpretato in senso univoco allorché chi era al vertice delle istituzioni repubblicane ha aderito all’Unione Europea.
Per quanto riguarda l’altro concetto, quello inerente “la necessità di assicurare pace e giustizia fra le Nazioni”, non mi pare che sia stato rispettato il senso e lo spirito del citato art.11 il cui significato è stato completamente snaturato.
Dopo il nuovo corso degli Usa, già annunciato da Trump, il probabile smantellamento della NATO, credo che sia giunto il momento di riflettere e comunque di fermare la corsa verso il punto del non ritorno, avvalendosi in primo luogo dello strumento del diritto-potere di veto in seno all’Ue, per poi studiare, elaborare e dar corso a tutte le iniziative utili per abbandonare l’Europa al suo destino, mantenendo con determinazione una posizione di avversità alla tragedia della guerra che l’Italia ha l’obbligo di ripudiare aldilà di qualsiasi interpretazione di comodo dell’ideologia e degli interessi neoliberisti.
Alfredo Lonoce